L’assegno unico è una misura che ha lo scopo di unificare e potenziare i contributi esistenti a sostegno delle famiglie con figli a carico.
Questo sarà, inoltre, “universale” in quanto spettante a tutte le famiglie con figli, senza distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi, poiché il contributo economico mensile dipenderà dalla situazione economica del richiedente, così come risultante dall’indicatore ISEE, ma avrà probabilmente una componente fissa e verrà assicurato per ogni figlio minorenne e per ogni nascituro dal settimo mese di gravidanza.
La volontà dell'esecutivo è quella di rendere l'assegno unico pienamente operativo dal 1° luglio, data in cui di solito cade la richiesta degli assegni familiari per l'anno successivo.
L’assegno sarà, inoltre, compatibile con altre forme di sostegno, come per esempio il reddito di cittadinanza, e verrà riconosciuto sotto forma di credito di imposta o erogazione diretta della somma dovuta.
L’assegno unico sostituirà sei misure di sostegno.
In particolare, verranno eliminati:
l’assegno ai nuclei con almeno tre figli minori;
l’assegno di natalità;
il premio alla nascita o all’adozione;
il fondo di sostegno alla natalità.
Nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, inoltre, le seguenti misure verranno gradualmente superate o soppresse:
le detrazioni IRPEF per figli a carico;
l’assegno per il nucleo familiare.
Le misure di sostegno escluse, sono:
i Bonus asili nido;
i Congedi parentali.
L’assegno unico coprirebbe, quindi, quasi tutte le misure esistenti ad oggi.
Ambito di applicazione
L’assegno sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi. In particolare, potranno ricevere l'assegno unico i nuclei familiari con figli indipendentemente dal fatto che il genitore sia:
lavoratore subordinato;
lavoratore autonomo;
percettore di misure di sostegno al reddito.
L'assegno è riconosciuto mensilmente per:
ciascun figlio nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
ciascun figlio minorenne a carico;
ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età purché frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro; svolga il servizio civile universale;
ciascun figlio disabile anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora risulti ancora a carico.
Fonte: Fondazioni Studi Consulenti del lavoro
Comments