Con la Circolare n. 116 del 02 Ottobre 2020, l’Inps fornisce le istruzioni per la fruizione del congedo indennizzato, che spetta ai lavoratori dipendenti con figli, minori di 14 anni, per periodi di quarantena scolastica.
Per poter fruire del congedo il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
Deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
Non deve svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli. In quanto, la fruizione di congedo giornaliero, si sintetizza sempre in un’astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita, pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa;
Il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di 14 anni;
Il genitore deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio cui è richiesto il congedo stesso;
Il figlio per il quale si usufruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione dell’ASL Territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena ricadenti nell’arco temporale che va dal 09 Settembre 2020 fino al 31 Dicembre 2020.
La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
In caso di proroghe del provvedimento, o di nuovi provvedimenti emessi, per lo stesso, oppure per un altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti dal Dipartimento di prevenzione.
Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene corrisposta un’unica indennità.
Il congedo può essere richiesto per tutto o per una parte del periodo di quarantena; sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo.
Ai genitori è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Comments