Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, è possibile stipulare una garanzia di durata minima del rapporto ma limitata nel tempo, esso può essere definito come:
1. Patto di durata minima;
2. Patto di stabilità.
A fronte della sottoscrizione del patto di stabilità nell’interesse del datore di lavoro è necessario un corrispettivo a favore del lavoratore che può essere liberamente stabilito dalle parti e consistere:
- nella reciprocità dell’impegno di stabilità assunto dalle parti;
- ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, consistente in una maggiorazione della retribuzione o in una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore (Cass. n. 14457/2017).
Qualora si ponga in essere un recesso anticipato del lavoratore viene previsto il risarcimento del danno in favore del datore di lavoro.
In caso contrario, saranno dovute al lavoratore le retribuzioni e l'eventuale risarcimento.
Comentarios