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Writer's pictureLorenzo Berselli

Decreto Ristori - CIGO, CIGS, CIGD e Assegno Ordinario

I datori di lavoro che, nell'anno 2020, hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di sei settimane, le quali devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 Novembre 2020 e il 31 Gennaio 2021. L’integrazione già richiesta ed autorizzata ai sensi del decreto Agosto (articolo 1 del DL 14 Agosto 2020, n. 104), per periodi successivi al 15 Novembre 2020, è da imputarsi, ove autorizzata, alle 6 settimane del decreto Ristori.


Le 6 settimane ulteriori di trattamenti di integrazione salariale sono riconosciute:


- ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane, previsti dal Decreto Agosto;


- ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.


E’ previsto il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:


- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;


- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;


- non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai recenti provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.


Ai fini dell’accesso alle ulteriori 6 settimane di integrazione salariale, il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione si applica l’aliquota del 18%. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30 Novembre 2020.



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