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Writer's pictureLorenzo Berselli

Decreto Trasparenza: i nuovi obblighi in sintesi

Con l’introduzione del D.Lgs. n. 104/2022 (Decreto Trasparenza), il datore di lavoro è costretto a fornire al lavoratore informazioni aggiuntive relative al rapporto di lavoro.

Sono stati così imposti numerosi nuovi obblighi a imprese e professionisti.


A fronte delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/1997 dal decreto Trasparenza attuativo della Direttiva UE 2019/1152 in merito l’obbligo dei datori di lavoro dell’UE di assicurare condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, si sono notevolmente ampliate le notizie e le informazioni che devono essere fornite ai lavoratori, non più soltanto subordinati, da datori di lavoro e committenti.


Le informazioni obbligatorie introdotte dal D.Lgs. n. 104/2022 circa gli elementi essenziali del rapporto di lavoro e le condizioni in cui si espletano le prestazioni lavorative, nonché in merito alle tutele spettanti ai lavoratori, devono essere rese ai seguenti lavoratori:


  • lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o a tempo parziale;

  • lavoratori agricoli assunti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o a tempo parziale;

  • lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, salva la disciplina speciale;

  • lavoratori domestici (ad eccezione degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 104/2022);

  • lavoratori occupati con tipologie di contratto individuale “non standard”:

    1. contratto di lavoro somministrato,

    2. contratto di lavoro intermittente,

    3. contratto di collaborazione continuativa etero-organizzata (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015)

    4. contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.),

    5. contratto di prestazione occasionale “PrestO” (art. 54-bis, decreto-legge n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017);

  • ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;

  • ai lavoratori dipendenti degli enti pubblici economici.

Gli obblighi informativi non si applicano a:

  • lavoratori con rapporto di lavoro autonomo occasionale, d’opera o professionale (Titolo III, Libro V, Cod. civ., artt. 2222 ss);

  • lavoratori sportivi con rapporto di lavoro autonomo non in forma di collaborazione coordinata e continuativa (artt. 25 ss, D.Lgs. n. 36/2021);

  • lavoratori subordinati con lavoro minimo (titolari di rapporti di lavoro con tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di 3 ore a settimana in un periodo di riferimento di 4 settimane consecutive; “ai fini della esclusione, i requisiti della predeterminatezza ed effettività devono entrambi concorrere”, Circolare INL n. 4/2022);

  • lavoratori autonomi con rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale;

  • familiari lavoratori che collaborano nell'impresa del familiare titolare della stessa.

Informazioni obbligatorie


Le informazioni che il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori le seguenti:


a) identità delle parti, compresa quella dei co-datori in caso di codatorialità;


b) luogo di lavoro, se manca un luogo fisso o predominante, informazione sulla circostanza che il lavoratore è occupato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;


c) sede o domicilio del datore di lavoro;


d) inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro assegnato;


e) data di inizio del rapporto di lavoro;


f) tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di contratti a tempo determinato la durata prevista;


g) identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena nota (per i lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione di lavoro);


h) durata del periodo di prova (se previsto);


i) diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro (se prevista);


j) durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore in alternativa, se ciò non può essere indicato, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;


k) procedura, forma e termini del preavviso per il recesso, del datore di lavoro o del lavoratore;


l) importo iniziale della retribuzione o comunque del compenso, relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;


m) programmazione dell'orario normale di lavoro ed eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, eventuali condizioni per i cambiamenti di turno (se il contratto prevede un'organizzazione dell'orario in tutto o in gran parte prevedibile);


n) variabilità della programmazione del lavoro, ammontare minimo delle ore retribuite garantite e retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; ore e giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia pattuito e consentito dalla tipologia contrattuale, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico (se il rapporto di lavoro non prevede un orario normale di lavoro programmato, perché caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente non prevedibili);


o) contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;


p) enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro;


q) qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati e precisamente:

  • aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l'utilizzo dei sistemi;

  • scopi e finalità dei sistemi;

  • logica e funzionamento dei sistemi;

  • categorie di dati e parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;

  • misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, eventuali processi di correzione e nominativo del responsabile del sistema di gestione della qualità;

  • livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi e metriche utilizzate per misurare i relativi parametri, nonché impatti potenzialmente discriminatori delle metriche utilizzate.

Modalità di informazione


Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal D.Lgs. n. 104/2022 in formato cartaceo oppure in modalità elettronica o telematica (“e-mail personale comunicata dal lavoratore, e-mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoratore, messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale al lavoratore”, Circolare INL n. 4/2022).


In ogni caso le informazioni devono essere conservate e rese accessibili al lavoratore a cura del datore di lavoro che deve conservare la prova dell’avvenuta trasmissione o ricezione per cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 3 del D.Lgs. n. 104/2022).


Gli obblighi di informazione possono essere assolti mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell'attività lavorativa, in via alternativa (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2022):

  1. del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto, della lettera di assunzione o della dichiarazione di assunzione;

  2. della copia della comunicazione preventiva obbligatoria telematica di instaurazione del rapporto di lavoro (art. 9-bis, D.L. n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608/1996).

Per le informazioni non contenute nel documento consegnato al lavoratore, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicarle per iscritto entro 7 giorni dall'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa.



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