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Writer's pictureLorenzo Berselli

Detassazione fringe benefit a 3.000 euro per lavoratori con figli a carico

Con la circolare n. 23/E del 1° agosto, l'Agenzia delle Entrate fornisce i tanto attesi chiarimenti sulle modalità applicative del nuovo limite di 3.000 euro per i fringe benefit, introdotto dalla legge di conversione del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito in l. n. 85/2023).


La norma, nell'art. 40 del decreto Lavoro, prevede che l'innalzamento del limite di esenzione da 258,23 euro a 3.000 euro sia valido solo per il periodo d'imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).


Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ricorda che ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.


Per ottenere l'agevolazione, il lavoratore dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. L'Agenzia sottolinea che la dichiarazione, seppur priva di forma specifica, può essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, ma il datore di lavoro è tenuto a conservarne la documentazione per eventuali controlli.


La norma dispone inoltre che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale possono riguardare anche utenze relative o intestate al coniuge o ai familiari di cui all'art. 12 TUIR.


La detassazione, come chiarito dalla circolare, riguarda non solo l'IRPEF ordinaria ma anche l'imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in beni e servizi. Tuttavia, tale agevolazione sarà applicabile solo qualora il lavoratore abbia effettuato l'opzione di conversione dei premi in beni e servizi di welfare, come previsto dai contratti aziendali o territoriali.


In relazione all'ambito soggettivo, la circolare conferma che il beneficio spetta sia ai titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'Agenzia sottolinea che i fringe benefit di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche "ad personam", senza rispettare il criterio della generalità dei dipendenti o categorie omogenee caratterizzanti la disciplina del welfare aziendale.


La circolare chiarisce inoltre che il beneficio spetta in misura intera (3.000 euro) per ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Anche nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR perché percepisce l'assegno unico e universale (AUU), l'agevolazione sarà spettante. Inoltre, se i genitori si accordano per attribuire l'intera detrazione per figli a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, l'agevolazione spetterà a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell'uno sia dell'altro genitore.







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