Prevista una novità per i titolari di redditi di lavoro dipendente: con il decreto Aiuti quater (approvato dal Consiglio dei Ministri, il 10 Novembre 2022), la soglia di fringe benefit aumenta da 600 euro a 3.000 euro.
Questa erogazione può essere discrezionale, per cui deve essere erogata volontariamente dal Datore di Lavoro ai titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilato.
Per cui sarà il datore di lavoro o committente a decidere se erogarlo, in quale misura. Sarà sempre a discrezione dell’imprenditore o della direzione aziendale, decidere a quali lavoratori lo stesso potrà essere corrisposto. Una delle particolarità normative dell’intervento è rappresentata dal fatto che questi fringe benefits potranno essere riconosciuti ad personam e non necessariamente a tutti i lavoratori oppure a certe categorie.
Quindi il decreto Aiuti quater viene riscritto l’art. 12 del D.L. n. 115/2022 prevedendo: “Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000,00.”
Questa agevolazione si applica limitatamente all’anno d’imposta 2022, ma si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023.
Per tanto, il decreto Aiuti quater prevede che i fringe benefit, corrisposti anche ad personam dal datore di lavoro, restano esenti da contribuzione e imposizione fiscale fino alla nuova soglia di 3.000 euro solo per l’anno 2022.
Nel limite di esenzione di beni e servizi previsto possono anche essere ricomprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Facendo riferimento a questa particolare novità, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.35/E del 4 Novembre 2022, ha previsto che il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche può riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal lavoratore, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Importante è anche la documentazione delle spese rimborsate o oggetto di pagamento da parte del datore di lavoro. L’Agenzia delle Entrate ha previsto che il datore di lavoro ha la possibilità di acquisire e conservare:
La documentazione per giustificare la spesa, nel rispetto della normativa privacy;
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente tutti i dati necessari (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, la data e le modalità di pagamento).
Oggetto del beneficio potranno essere le utenze intestate al lavoratore oppure a un diverso soggetto, come:
Al coniuge;
Al condominio;
Al proprietario dell’immobile.
Viene confermata, per l’anno 2022, la compatibilità e la conseguente possibilità di sommatoria con il Bonus benzina, introdotto dal decreto Ucraina.
Quindi, per il datore di lavoro vi è la possibilità di riconoscere a ciascun dipendente dei buoni benzina per un valore massimo di 200 euro. Si tratta di un valore aggiuntivo rispetto al valore dei 3.000 euro previsti per l’anno 2022.
A mio avviso, per semplificare la gestione in capo alle amministrazioni aziendali, la miglior prassi al momento è rappresentata dal coinvolgimento delle apposite piattaforme dedicate, alla gestione del welfare e dal coinvolgimento del consulente del lavoro di riferimento al fine di coordinare al meglio il processo, in base alle dimensioni di impresa ed al coinvolgimento dei lavoratori.
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