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Writer's pictureLorenzo Berselli

Il nuovo congedo obbligatorio di paternità

Dal 13 agosto 2022, sono entrate in vigore le nuove regole in materia di congedo parentale, maternità e paternità introdotte dal Decreto legislativo del 30 giugno 2022, n. 105.

Il Decreto riconosce al padre lavoratore un congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi, che sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre introdotti, in via sperimentale, gli scorsi anni dalla Legge di bilancio.


Il nuovo congedo, che si applica anche al padre adottivo o affidatario, può essere fruito a partire dai due mesi precedenti il parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita del figlio (e in caso di morte perinatale del figlio).


Per il parto plurimo, la durata del congedo è ora aumentata a 20 giorni lavorativi.


Per tutta la durata del congedo è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.


Possono essere fruitori tutti i lavoratori subordinati, pubblici e privati, a prescindere dalla tipologia contrattuale. Non rientrano alla partecipazione del diritto i lavoratori con rapporto di collaborazione, tirocinio, borse di studio, stage in quanto non sono contratti di lavoro subordinato.


Il lavoratore deve effettuare richiesta esplicita e scritta al Datore di Lavoro, che può essere sostituita dall’inserimento, se presente in azienda, del giustificativo nel software per la gestione delle assenze.


Il datore di lavoro non può negare il congedo.






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