Viene riconosciuto fino al 31 dicembre 2020, ai genitori lavoratori, l' opportunità di svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working per tutto il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dall'ASL, a seguito di contatto verificatosi a scuola.
La previsione normativa inerente stabilisce che se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modo agile, uno dei genitori può fruire di un apposito congedo straordinario percependo un'indennità pari al 50% della retribuzione.
La possibilità di fruire dello smart working o del congedo, quando il figlio è stato posto in quarantena, non spetta al lavoratore genitore se l'altro già fruisce di una delle misure sopra indicate, oppure svolge la propria attività lavorativa in lavoro agile ad altro titolo.
Congedo straordinario o smart working non spettano nemmeno se l'altro genitore è privo di impiego.
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