Il decreto Fisco-Lavoro ha introdotto, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante SMS o posta elettronica.
La nuova disposizione richiama l’applicazione delle modalità operative di comunicazione già previste per i lavoratori intermittenti.
Ad oggi si prevede la possibilità di effettuare la comunicazione:
1) On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it;
2) Posta elettronica, anche non PEC;
3) Sms;
4) App;
5) Fax all’ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.
Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva sarà sanzionato. Infatti è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.
In merito alle modalità di comunicazione il legislatore rimanda alla procedura già prevista per le “chiamate” dei lavoratori intermittenti. A tal proposito si dovranno attendere le istruzioni dell’Ispettorato nazionale del Lavoro.
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