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Writer's pictureLorenzo Berselli

Presentazione telematica degli ANF (Assegni per il nucleo famigliare)

A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica.


La domanda di richiesta ANF deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto. Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.


Non deve essere inoltrata domanda di variazione, né una nuova domanda ANF, in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro, relativamente a un periodo oggetto di domanda in corso di validità.

La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS attraverso il servizio online.


In alcuni casi è necessario allegare la domanda di Autorizzazione ANF. Essa deve essere presentata attraverso la procedura telematica, corredata della prevista documentazione, nei seguenti casi:


- per i figli ed equiparati di coniugi/parti dell’unione civile legalmente ed effettivamente separati o divorziati/sciolti da unione civile o in stato di abbandono;

- per i figli del coniuge/parte dell’unione civile nati da precedente matrimonio;

- per i figli (propri o del coniuge/parte dell’unione civile) riconosciuti dall'altro genitore;

- per fratelli, sorelle e nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione per i superstiti;

- per i nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a) richiedente;

- minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare;

- per familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di Stato convenzionato;

- per i figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", ossia nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati, tutti di età inferiore ai 26 anni;

- per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex lege 11 febbraio 1980, n. 18 o ex artt. 2 e 17, legge 30 marzo 1971, n. 118, o di frequenza ex lege 11 ottobre 1990, n. 289);

- per familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%).



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