In fase di conversione in Legge del decreto Rilancio, all’articolo 93 viene aggiunto il comma 1-bis, nel quale si dispone che il termine dei contratti di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione) e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il datore di lavoro e il lavoratore non possono decidere diversamente, in quanto la disposizione, così come scritta, contiene un obbligo tassativo.
Viene istituita una proroga obbligatoria, per i seguenti contratti:
- l’apprendistato di primo livello (art. 43 del decreto legislativo n. 81/2015);
- l’apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 del decreto legislativo n. 81/2015);
- l’apprendistato professionalizzante;
- il contratto a tempo determinato, senza alcuna esclusione;
- la somministrazione a termine; pari al periodo “non lavorato” per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, dovuto a COVID-19.
Esempio:
Poniamo il caso di un lavoratore assunto a tempo determinato dal 01 Febbraio 2020 al 31 Luglio 2020. Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore viene sospeso e collocato in CIG COVID-19 dal 10 Marzo 2020 al 12 Maggio 2020. L’azienda, secondo l’art. 93, comma 1 bis, ha l’obbligo di proroga per un periodo uguale a quello di fruizione degli ammortizzatori nei confronti del dipendente. Per cui il rapporto di lavoro avrà scadenza il 02 Ottobre 2020, anziché il 31 Luglio 2020.
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