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Writer's pictureLorenzo Berselli

Sintesi Legge di Bilancio 2023 - parte Lavoro e Previdenza

Updated: Jan 4, 2023

In data 29 Dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 197, ossia la Legge di Bilancio 2023. Di seguito, la sintesi delle principali novità in materia di Lavoro e Previdenza, per ordine di comma e predisposizione, nella Legge di riferimento:


1. Premi di produttività detassati: riduzione dell’aliquota sostituiva applicabile ai lavoratori dipendenti. È prevista un’aliquota al 5%, anziché del 10%, per i premi di produttività fino a 3000 euro.


2. Taglio del cuneo fiscale: esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici. Tale esonero è pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro (35.000 euro annui) e al 3% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (25.000 euro annui). In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.


3. Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: Incrementate di 60 milioni di euro per il 2023, di 6 milioni di euro per il 2024 e di 8 milioni di euro per il 2025 le risorse per il finanziamento di un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo.


4. Quota 103: in via sperimentale viene introdotta per il 2023 la pensione anticipata flessibile, ossia un’ulteriore tipologia di pensionamento anticipato al raggiungimento di un’età anagrafica di 62 anni di età e un’anzianità contributiva di 41 anni. La fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, e i lavoratori autonomi e parasubordinati se iscritti alle gestioni previdenziali INPS.


5. Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa: Per il lavoratore dipendente, pubblico e privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (quota 103) è prevista la facoltà di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell’importo di contribuzione a proprio carico, con

conseguente esclusione del versamento della quota contributiva. Quindi, chi decide di restare in servizio può scegliere di non avere il versamento dei contributi previdenziali che quindi restano in busta paga.


6. Proroga APE sociale: viene prorogata l’applicazione dell’istituto in via sperimentale per tutto il 2023. Possono accedere al trattamento (sino al raggiungimento dell’età pensionabile) i soggetti che abbiano almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L’indennità è concessa a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASPI e i cosiddetti “caregivers” (chi è impegnato nell’assistenza a persona non autosufficiente).

7. Opzione Donna: prorogata per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 Dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari a 35 anni, e un’età anagrafica di almeno 60 anni (59 anni con un figlio e a 58 anni con due o più figli) solo se sono “caregivers”, oppure se invalide al 74% o se lavoratrici di aziende in crisi. In quest’ultimo caso l’uscita è possibile con 58 anni indipendentemente dal numero dei figli.


8. Esoneri contributivi per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza: è riconosciuto ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza l’esonero dal versamento del 100% (per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di 8.000 euro su base annua) dei contributi previdenziali a loro carico, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale esonero si applica anche alle trasformazioni in contratti a tempo indeterminato.


9. Esonero contributivo per assunzioni di giovani di età inferiore a 36 anni: l’agevolazione di cui al punto 8 è prevista per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo determinato in contratti a tempo 4 indeterminato effettuate nel 2023 di giovani al di sotto dei 36 anni. L’esonero è previsto per un periodo massimo di 36 mesi.


10. Esonero contributivo per promuovere l’occupazione femminile: i datori di lavoro possono usufruire dell’esonero totale dei contributi a loro carico, nel limite massimo di 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo indeterminato o per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2023 di donne svantaggiate. L’esonero è previsto per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.


11. Decontribuzione giovani imprenditori agricoli: esteso a tutto il 2023, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero del versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni.


12. Lavoro agile per i lavoratori fragili: per i primi tre mesi del 2023, è previsto che, per i dipendenti, pubblici e privati, considerati fragili, il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella stessa area di inquadramento, senza alcuna decurtazione dalla retribuzione. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei CCNL, ove più favorevoli.


13. Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici: vi è una modifica del meccanismo di rivalutazione delle pensioni, con un nuovo sistema di calcolo a 6 fasce. In particolare, per gli anni 2023 e 2024, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stabilita in misura pari:

  • al 100% della variazione dell'indice del costo della vita, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS;

  • all’85% della variazione dell'indice del costo della vita, per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo;

  • al 53% della variazione dell'indice del costo della, per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo;

  • al 47% della variazione dell'indice del costo della, per le pensioni da 6 e 8 volte il minimo;

  • al 37% della variazione dell'indice del costo della, per le pensioni da 8 a 10 volte il minimo;

  • al 32% della variazione dell'indice del costo della, per le pensioni 10 volte il minimo.

Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è riconosciuto poi un incremento transitorio di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni; 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.


14. Disposizioni relative agli investimenti degli enti previdenziali: entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di gestione delle forme di previdenza obbligatorie. I singoli enti previdenziali avranno ulteriori sei mesi, dall’emanazione del decreto, per adottare regolamenti attuativi interni che prevedano un’adeguata informazione nei confronti degli iscritti in merito alla gestione del rischio e la governance degli investimenti, nonché la regolazione del conflitto di interessi e della banca depositaria.


15. Riforma del reddito di cittadinanza: per il 2023 a misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta fino a un massimo 7 mesi, a fronte dei 18 mesi attuali. I beneficiari sono tenuti a frequentare, per un periodo di 6 mesi, corsi di formazioni e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza del beneficio per l’intero nucleo familiare. L’erogazione del reddito ai beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni è condizionata all’adempimento dell’obbligo scolastico. Attualmente è previsto che la decadenza del beneficio intervenga se non viene accetta la seconda offerta di lavoro congrua nei primi 18 mesi di fruizione o la prima dopo il rinnovo del beneficio; con le nuove regole, invece, la decadenza è prevista già nel caso

in cui non si accetta la prima offerta di lavoro congrua. Inoltre, la quota dell’assegno destinata all’affitto sarà erogata direttamente al proprietario, fino a un massimo di 3.360 euro annui. È previsto che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorra alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Infine, il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1° Gennaio 2024.


16. Presentazione telematica della Dichiarazione sostitutiva Unica per l’ISEE: a decorrere dal 1° Luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata.


17. Novità nella disciplina delle prestazioni occasionali: viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore in riferimento alla totalità dei prestatori. Viene ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale. Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più di 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La disciplina sule prestazioni occasionali si applica anche nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili. Inoltre, nel settore agricolo, è prevista, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, una disciplina speciale, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.


18. Assegno unico universale per i figli a carico: dal 1° Gennaio 2023 è previsto un incremento del dell’assegno del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età inferiore a 3 anni nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Vengono rese permanenti le maggiorazioni dell'assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.


19. Congedo parentale: viene previsto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all'80% (anziché al 30%), da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino.


20. Risorse finanziarie per trattamenti di integrazione salariale: sono stanziate nuove risorse finanziarie a favore dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale; delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva.



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